Tenuto conto che si tratta della cessione di un bene strumentale ammortizzabile, relativo all'attività commerciale, appare obbligatoria l’emissione della fattura con aliquota Iva ordinaria. Successivamente, trattandosi di una Asd, è previsto che, fatta eccezione per i proventi da sponsorizzazioni o da cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o radiofonica, si applichi la detrazione Iva del 50% dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali.
La normativa introdotta dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 (decreto Zamagni) ha introdotto all’articolo 143 del Tuir (ex articolo108, vecchio Tuir) il comma 3, ai sensi del quale non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti a seguitodi raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.Le suddette raccolte pubbliche, oltre ad essere escluse dall’imposta sul valore aggiunto, sono altresì esenti da ogni altro tributo sia erariale che locale.Tale regime agevolato, è subordinato alla sussistenza di alcune condizioni:- deve trattarsi di raccolte di fondi aperte a tutti, e quindi non limitate ai soci o ai partecipanti;- la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di particolari momenti della vita sociale: celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;- deve trattarsi di iniziative occasionali;- i beni eventualmente ceduti devono essere di modico valore.Per quanto riguarda il conto corrente postale, questo è a tutti gli effetti uno strumento tracciabile e Poste Italiane Spa è a tutti gli effetti un intermediario finanziario, quindi si possono pagare “in contanti” anche singoli bollettini oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro).
Nell'ordinamento italiano si applica il terzo comma dell'articolo 6 della legge IVA, che considera effettuate le prestazioni all'atto del loro pagamento o (quarto comma) della fatturazione. Il momento di conclusione della prestazione rileva (sesto comma) solo se il committente è un'impresa estera.
In merito al riparto delle ritenute subìte da una sas, va rilevato che, ai fini reddituali, diversamente da quanto stabilito dall’art. 8 co. 2 del TUIR con riferimento alle perdite, non sono previsti trattamenti differenziati tra le tipologie di soci (accomandanti o accomandatari); in relazione alle ritenute, pertanto, opera l’art. 22 del TUIR, in base al quale le stesse devono essere ripartite in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, le quali, salvo diversa pattuizione, si presumono proporzionali al valore dei conferimenti (art. 5 del TUIR).
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della circ. 56/2009, si segnala che, come evidenziato dalla circ. IRDCEC 18/2010, la disposizione recata dall’art. 22 del TUIR rappresentava, in origine, una norma necessitata in quanto consentiva lo scomputo delle ritenute a un soggetto diverso da quello che le aveva subite (società o associazione) soltanto perché quest’ultimo, in virtù del principio di trasparenza, non costituiva (così come ancora attualmente) il soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi. Tale norma, dunque, nelle intenzioni originarie del Legislatore, non conteneva alcun divieto nei confronti della società o associazione, ma sanciva soltanto un diritto a favore dei soci o associati.
Le borse di studio, dichiarate esenti da prelievo Irpef, non concorrono alla formazione del limite reddituale, previsto dall’articolo 12, del Tuir, nella misura di 2840,51€. A parere della scrivente, inoltre, possono essere erogate in contanti, qualora siano accompagnate da documenti che provino l’erogazione.
Il venditore può continuare a fruire di entrambe le agevolazione anche dopo la cessione, ai sensi dell’art.2, co 12-bis e 12-ter, L 14.9.2011, n.48, di conversione del D.L. 13.8.2011, n. 138, il quale ha modificato l’art. 1, co.7, L 27.12.1997, n.449, e l’art.2, co. 5, L27.12.2002, n.289. Ne consegue che il venditore può scegliere se continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione, ovvero trasferirla per le quote decennali residue, all’acquirente. Tale facoltà è prevista per le vendite effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della L. 148/2011 citata.
Anche i contribuenti che usano il modello 730 devono presentare il quadro di Unico sopracitato ed il relativo frontespizio nei termini di presentazione di quest’ultimo modello (istruzioni al modello Unico 2013 - PF)
Per le associazioni sportive dilettantistiche che nel mese precedente (dicembre, nella fattispecie) hanno effettuato ritenute su rimborsi forfettari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive dilettantistiche, tali ritenute devono essere versate - mediante modello “F24” con codice tributo di “1040” per la ritenuta Irpef e codice tributo “3802” per l’addizione regionale. Lo sportivo poi indicherà nel quadro “RL” del modello Unico il totale dei compensi percepiti.
E’ fondamentale, per assicurarsi la deducibilità fiscale dei rimborsi effettuati, predisporre e conservare la documentazione di autorizzazione alle trasferte e di dettaglio dei rimborsi spesa richiesti. Diventa importante quindi disporre di una lettera di incarico, o di un verbale di Assemblea, nei quali l’Amministratore viene espressamente autorizzato all’effettuazione delle “trasferte” di lavoro ed all’utilizzo della propria autovettura per gli spostamenti. Per conferire ai rimborsi spesa l’inerenza richiesta per la deducibilità è inoltre indispensabile predisporre specifici dettagli dei rimborsi effettuati con evidenza delle trasferte effettuate dall’Amministratore e della causa delle trasferte stesse (dalla quale si evinca che lo spostamento è legato ad una necessità aziendale. Si ricorda poi che l’art. 51 D.P.R. 917/1986, conferma che sono escluse dal reddito dell’amministratore le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative al prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sua residenza.
Inoltre la società che eroga detti rimborsi può, ai sensi dell’art. 95 D.PR. 917/1986, dedurre le spese rimborsate a condizione che i documenti siano intestati all’azienda stessa e, per rimborsi chilometrici, che l’amministratore sia stato autorizzato ad utilizzare l’autovettura di sua proprietà; che il costo di percorrenza non sia superiore a quello desunto dalle tabelle Aci; che il costo chilometrico non sia relativo a vetture di potenza superiore ai 17 cv fiscali o 20 cv se diesel.
I proventi derivanti dal 5 per mille rientrano tra le “entrate istituzionali” dell’ente e quindi sono esenti dall’Ires, esclusi dall’Iva, per mancanza del presupposto oggettivo, e non rilevanti ai fini IRAP (per l’attività istituzionale degli enti non profit la base imponibile Irap è calcolata con il metodo retributivo, che assoggetta ad imposizione la somma di retribuzioni da lavoro dipendente, redditi assimilati al lavoro dipendente e compensi)
Dal’ 1.10.2013 il committente soggetto passivo italiano, per i servizi di cui all’art. 7-ter e seguenti,D.P.R. 633/1992, territorialmente rilevanti in Italia, non potrà più utilizzare per l’assolvimento dell’IVA il metodo dell’auto-fattura bensì sarà obbligato ad integrare la fattura estera, nel caso in cui questa sia emessa da un prestatore soggetto passivo intra comunitario. Pertanto, il committente nazionale deve procedere nel modo seguente.
1) numerare e integrare la fattura ricevuta dal prestatore intra UE, indicando il controvalore in Euro del corrispettivo e gli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione (in caso di fattura con valuta estera), nonché l’ammontare dell’imposta, calcolata in base all’aliquota dei servizi acquisti. Se trattasi di operazione senza il pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma di esclusione dell’Iva.
2) Una vola effettuata l’integrazione, la fattura d’acquisto deve essere registrata entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e, con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all’art. 23, D.P.R. 633/1972 (Registro delle fatture) - secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni di cui all’art. 25, D.P.R. 633/1992 (registro degli acquisti), con riferimento al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione (ricordiamo che l’annotazione nel registro degli acquisti non può essere anteriore a quella nel registro delle fatture).
Un imprenditore, ditta individuale, che svolge l’attività di locazione di bene propri ha come bene strumentale l’unico immobile data in locazione, non ha altri beni strumentali e non ha dipendenti. Vorrei sapere se è tenuto a pagare l’IRAP.
Il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte di cui il contribuente che esercita l’attività:
- Sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- Impieghi beni strumenti eccedenti le quantità che secondo l’ “id quod plerumque accidit” costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Nel caso concreto, esposto nel quesito, alla scrivente non è dato comprendere il motivo per cui la locazione dell’unico immobile avvenga a nome dell’imprenditore individuale e non della persona privata.
A prescindere da ciò, previa la sussistenza dei requisiti sopra indicati, il contribuente può non essere tenuto al pagamento dell’Irap. Inoltre si invita a presentare, eventualmente, istanza di rimborso per l’Irap fino ad ora versata.